Terza e ultima parte della nostra analisi di presentazione delle misure contenute nella manovra finanziaria, o meglio decreto legge decreto legge 98/2011 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio. In questa parte ci concentreremo sui provvedimenti fiscali di maggiore importanza per i consumatori, siano essi semplici contribuenti, professionisti o imprese. I precedenti articoli sulla manovra finanziaria sono disponibili ai seguenti due indirizzi:
IMPOSTA DI BOLLO SUL DOSSIER TITOLI
L'Articolo 23 (comma 7) prevede un aumento dell'imposta di bollo sul deposito titoli, articolato nel tempo. L'imposta diventa per tutti pari a 120 euro, da poco meno dei 35 annuali per poi crescere dal 2013 l'imposta a 150 euro per i depositi inferiori ai 50 mila euro, e a 380 euro per quelli superiori a tale soglia. Come è facile capire tale norma penalizzerà soprattutto i piccoli risparmiatori con un dossier titoli inferiore ai 50 mila euro (decisamente la maggioranza) e contribuirà ancora di più a tenere lontano le famiglie dai mercati finanziari. Già ora secondo la Consob solo due famiglie su dieci investono in azioni e obbligazioni, ma in futuro tale percentuale potrebbe ridursi visto che il rendimento netto conseguibile, per investimenti di basso importo, si ridurrà in maniera significativa.
UPDATE
PERDITE DELLE IMPRESE
L'articolo 23 (comma 9) introduce un limite quantitativo dell'80% all'imputazione delle perdite conseguite dalle imprese in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta. Tuttavia le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione dell'impresa possono, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta per l'intero importo.
STUDI DI SETTORE
L'articolo 23 (comma 28) prevede un inasprimento delle sanzioni connesse all'omessa presentazione del modello o all'indicazione errata dei dati. Per la mancata presentazione scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro, venendo a cadere la possibilità di applicare quella minima di 258 euro. Inoltre, nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti, la sanzione (minima e massima) che scatta per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap, in seguito ad accertamento da studi di settore, è aumentata del 50%.
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IRAP PER BANCHE E ASSICURAZIONI
L'articolo 23 (commi 5 e 6) prevede un aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nei confronti delle banche e delle società finanziarie (al 4,65%) e delle imprese assicuratrici (5,90%). Soprattutto a queste ultime la misura non farà molto piacere visto che l'Ania ha registrato per il settore una perdita netta nel 2010 di 700 milioni di euro.
LITI FISCALI , RECLAMI E MEDIAZIONE
L'articolo 39 (commi dal 9 al 12) prevede che chi intende presentare ricorso per le controversie di valore fino a 20 mila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, debba prima presentare un reclamo diretto all'annullamento totale o parziale dell'atto. Questa presentazione del reclamo a partire dagli atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 diviene condizione di ammissibilità del ricorso. Quando l'ufficio non accoglie il reclamo, al contribuente verrà effettuata una proposta di mediazione.
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